News — 22 Maggio 2013 at 19:45

Il Pres. del Senato Grasso giudica irrivicevibile il ddl presentato da Marco Scibona

Pubblichiamo il comunicato di Marco Scibona qui sotto sulla iriicevibilità giudicata dal Pres. del Senato Grasso in merito al ddl presentato da Marco Scibona

piero_grasso_pd_N

Abbiamo ricevuto una lettera in cui il Presidente del Senato ci comunica l’irricevibilità del DDL concernente l’abrogazione della legge che autorizza la ratifica dell’accordo Italia Francia per la Nuova Linea Torino-Lione, presentato pochi giorni fa da tutto il MoVimento 5 Stelle al Senato.

Il Presidente motiva l’irricevibilità ai sensi dell’art. 8, secondo periodo del Regolamento, in quanto, a suo dire, contrastante con gli articoli 80, 87 e 117 della Costituzione.
Rimaniamo sbigottiti di fronte al giudizio e la valutazione presidenziale sui profili di paventata incostituzionalità del provvedimento in oggetto in quanto trascendono i compiti istituzionali della Presidenza del Senato. Autorevole dottrina, sostiene che «il giudizio di ammissibilità [presidenziale] serve ad accertare soltanto l’esistenza e la regolarità formale dell’atto di iniziativa, con esclusione di qualunque giudizio sulla legittimità costituzionale». Dunque la Presidenza si è, inopportunamente, attribuita un potere non previsto dal Regolamento del Senato vigente.

Venendo al merito delle considerazioni esposte nella summenzionata lettera, occorre richiamare l’art. 75, secondo comma, della Costituzione che vieta l’utilizzo del referendum abrogativo anche per i trattati internazionali.
Dalla formulazione del presente articolo si deduce la competenza esclusiva del Parlamento nelle materie ivi indicate e questa interpretazione risulta rafforzata dalle sentenze della Corte Costituzionale 30 e 31 del 1981 ove espressamente è stato ritenuto di competenza del Legislatore l’abrogazione della Legge di Ratifica del Trattato Euratom del 4-10-1957, n. 1203. Così afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 31 del 1981 sull’inammissibilità di referendum abrogativo, incidente sulla Legge di Ratifica del Trattato Euratom del 4-10-1957, n. 1203 : ” […] è una responsabilità – come la Corte ha affermato nella sentenza n. 30 di pari data -che è stata riservata alla valutazione politica del Parlamento”.

Siamo sempre più convinti che le lobbies del TAV muovano i loro burattini a Roma ma mai ci saremmo aspettati uno stravolgimento delle leggi e delle prassi così marcato che sovverte le competenze che la nostra Carta Fondamentale assegna alle istituzioni della nostra Repubblica!

Il nostro monito risulta, altresì, fondatamente di attualità allorchè il Parlamento dovrà affrontare e votare leggi di ratifica di trattati internazionali che sempre più spesso contengono disposizioni di cessione di sovranità contrastanti con la nostra Costituzione.
Un esempio il trattato Italia Francia di gennaio 2012 ove all’art. 10.1 (lettere a, b c e d), risulta palese la violazione della Costituzione nelle parti ove si prevede la cessione della giurisdizione italiana in favore a quella francese per gli atti compiuti o aventi efficacia in Italia. In particolare l’art. 10.1 lettera d) prevede che chiunque subisca danni nello svolgimento dell’opera in territorio italiano dovrà rivolgersi all’ autorità francese.

Con la Costituzione alla mano contestiamo un generale stravolgimento istituzionale nel “provvedere” e ciò non solo in materia di lavoro, giustizia, ambiente, difesa e pseudo missioni di pace, ma anche nelle più elementari norme di funzionamento della democrazia.

Ricordiamo che l’insieme degli atti generati da tale stravolgimento, e ispirati dai rapporti correnti di potere, ha creato una Costituzione materiale in netta distorsione con quella formale, ossia la nostra Costituzione!

Nella storia degli Stati democratici (e non) l’insieme dei provvedimenti governativi e parlamentari (ma non solo), che individuano la c.d. costituzione materiale, spesso anticipano le c.d. linee programmatiche delle riforme costituzionali eventualmente necessarie per adeguare la costituzione formale ai mutamenti della società.

Ma vi è un pericolo.

Quando questo insieme definito costituzione materiale va a contrapporsi aspramente (ed in conflitto aperto) alla costituzione formale (la nostra Costituzione), creando un c.d. sistema istituzionale alternativo, le conseguenze possono essere anche catastrofiche. Ancor più catastrofiche quando si accompagnano (o si giustificano) ad una crisi economica.

Marco Scibona
Cittadino al Senato della Repubblica – MoVimento 5 Stelle