L’avvocato Vittorio Barosio oggi tuona dalle colonne torinesi di Repubblica:
- secondo lui, per la “giurisprudenza”, quello dei 4 no tav assolti l’altro ieri sarebbe terrorismo. Curiosamente Barosio non cita né un numero di sentenza, né l’anno, di questa giurisprudenza.
- sempre secondo lui, anche per la Corte di Cassazione (che si è espressa su di loro 4 quest’anno), sarebbe terrorismo. Qui la citazione si fa ancora più curiosa: la Cassazione infatti dice il contrario, come (quasi) tutti ormai sanno.
La conclusione dell’opinionista, professore universitario ed avvocato amministrativista, è che se 1+1 = 2, allora la Corte d’Assise di Torino che appunto ha prosciolto in pieno i 4 no tav da quella grave accusa, ha molto sbagliato e decidendo così, incita addirittura all’illegalità.
La libertà d’opinione è sacrosanta, ed è giusto che Vittorio Barosio la esprima dove trova spazio (nel caso specifico lo spazio appartiene anche ad aziende che lucrano con l’alta velocità — Acciona, azionista di Gruppo Espresso).
E poi, diciamolo: Barosio è uno degli avvocati di Giancarlo Caselli: l’ideatore del pool no tav della procura di Torino che ha voluto queste imputazioni, e che le ha perse malamente in tribunale. Detto senza falsa ironia e senza sottointesi, il tono dell’articolo di Barosio (pensate all’uso della parola “micidialità”) richiama da vicino le dichiarazioni dell’ex-magistrato, suo cliente, ora in pensione. Ci troviamo la stessa carica, la stessa caparbietà, la stessa indisponibilità a rassegnarsi al fatto che quella linea accusatoria estrema è stata smentita, cancellata, respinta, negata.
Le speranze, anche quando sono le meno apprezzabili, sono una cosa, questa realtà giudiziaria un’altra. Barosio: se ne faccia una micidiale ragione.
(prosegue dopo l’articolo)
E non solo…il professore ed avvocato Barosio essendo anche il difensore del Consorzio Cooperative Costruzioni, Consorzio che ha appalti nel Tav e nella base Dal Molin, è particolarmente interessato a vedere gli oppositori dei suoi “clienti” in galera…chissà perchè!
N. 01936/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2012, proposto da:
Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. Soc. Cooperativa ed Altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Barosio e Fabio Dell’Anna, con domicilio eletto presso Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
contro
Societa’ di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, 27; Azienda Sanitaria Locale – Asl To 3, Regione Piemonte, Comune di Venaria Reale;
nei confronti di
Paolo Beltrami S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Pontiroli e Giuseppe Gallenca, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallenca in Torino, Via XX Settembre, 60;
per l’annullamento
del provvedimento della Commissione di gara, comunicato con la nota del responsabile del procedimento di gara della S.C.R. Piemonte s.p.a. in data 17.4.2012, prot. n. 5214;
di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresi tutti i verbali della Commissione giudicatrice e gli ulteriori atti e provvedimenti di essa, del responsabile del procedimento, della Stazione appaltante, delle altre Amministrazioni resistenti; la disposizione del Presidente della C.d.a. della S.C.R. n. 32 del 26/04/2012 (comunicata con la nota del responsabile del procedimento 27.4.2012,, prot.
n. 5769); i “chiarimenti” del responsabile del procedimento in data 31.1.2012, prot. 818, e in data 10.2.2012, prot. 1210, ed eventuali ulteriori chiarimenti e/o atti del procedimento; la lex specialis ( e, in particolare, il Disciplinare e il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale),
per il risarcimento dei danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Societa’ di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A. e di Paolo Beltrami S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti l’atto depositato il 18 novembre 2014 e la dichiarazione resa a verbale dal difensore di parte ricorrente all’udienza pubblica del 20 novembre 2014 , in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita a coltivare il ricorso;
Visti gli artt. 35, co.1, lett. c, e 85, co.9, cod. proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che parte ricorrente non ha più interesse alla definizione del giudizio, così come dichiarato dal proprio difensore nell’atto depositato il 18 novembre 2014 e all’udienza pubblica del 20 novembre 2014, giusta relativo verbale;
Ritenuto, in considerazione dell’esito processuale, di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)