Ieri 3 No Tav sono stati assolti dal tribunale, dopo essere stati portati a processo (per un fatto del 31 luglio 2015, in certi casi l’iter processuale è ben veloce!) con l’accusa di avere violato una delle tante ordinanza della Prefettura che ci impedisce di avvicinarci all’area del cantiere di Chiomonte. Un uso spregiudicato di questo divieto che da quando esiste il cantiere, con il passaggio di due prefetti, viene emesso ad ogni iniziativa di lotta. Più volte dagli avvocati notav è stata denunciata questa situazione anomala (anche per il diritto) ed oggi finalmente si arriva ad una sentenza piena, visto che i notav sono stati assolti perchè “il fatto non sussiste”.
Massimo Bongiovanni, uno degli avvocati difensori, ha osservato che “dal 2011 al 2015 si sono susseguite diciotto ordinanze prefettizie. Ma sono ordinanze illegittime perché il diritto alla circolazione è garantito dalla Costituzione e può essere limitato solo dal Parlamento o dal governo con un decreto che deve essere convertito in legge”.
L’episodio è del 31 luglio 2015, quando i tre notav, insieme a molti altri, riuscirono a giungere nei pressi dell’area del cantiere, ribadendo, come altre volte, che raggiungere la zona rossa era possibile. La polizia presentò una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ma, in aula, la difesa ha dimostrato, argomentando molto bene, che la reiterazione dell’ordinanza è illegittima, proprio come citato nel testo che alleghiamo qui sotto, dove vengono addirittura definite come “Potenzialità eversive dell’utilizzo dell’art. 2 T.U.L.P.S.” (del resto il suddetto articolo, come si può leggere nelle note, è stato aggiunto da Benito Mussolini!):
rifacendosi ad una sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 1961 di cui pubblichiamo un estratto qui sotto: