Condividiamo volentieri l’articolo dell’Avvocato Vitale, pubblicato sul sito volere la luna, in risposta alle dichiarazioni del Procuratore Generale Saluzzo, secondo cui le forze dell’ordine il 27 Giugno e il 3 Luglio 2011, furono «assolutamente prudenti, forse persino troppo», con reazioni ferme ma sempre secondo le regole. Definendo inoltre «eversivo» il comportamento di chi «antagonizza lo scontro con metodi che si traducono in aggressione, violenza, resistenza alle attività legittime che sono comandate alle forze dell’ordine», definizione ben lontana e strumentale rispetto a quella del Codice Penale.
Il 21 gennaio scorso si è concluso a Torino il dibattimento di appello nei confronti di 32 No TAV imputati per reati connessi con lo sgombero della Maddalena del 27 giugno e con la successiva manifestazione del 3 luglio 2011 (dibattimento rinnovato a seguito dell’annullamento della precedente sentenza da parte della Cassazione). A quasi dieci anni dai fatti la Corte d’appello ha significativamente ridimensionato l’impianto accusatorio originario pronunciando diverse assoluzioni per i reati di lesioni (così respingendo la tesi dei pubblici ministeri secondo cui tutti gli imputati erano responsabili per tutti i reati commessi nel contesto degli scontri con le forze di polizia), ritenendo sussistente in alcuni casi l’attenuante di avere agito sotto la «suggestione della folla in tumulto» e disponendo una consistente riduzione del trattamento sanzionatorio per tutti gli imputati (nessuno dei quali ha riportato una pena superiore a due anni di reclusione).
A fronte di questo esito, il Procuratore Generale di Torino – con un comportamento ammissibile da parte di qualunque privato cittadino, ma assai discutibile per chi dirige l’ufficio del pubblico ministero territoriale – ha commentato la sentenza sulla stampa interpretandone le (future) motivazioni e rivolgendo inviti al movimento No TAV (o, meglio, alla sua «parte sana») sulle condotte da tenere. Stando al testo dell’articolo, il Procuratore Generale avrebbe inoltre affermato che le Forze dell’ordine, in quelle giornate, furono «assolutamente prudenti, forse persino troppo», con reazioni ferme ma sempre secondo le regole, e aggiungendo che se invece avessero ecceduto o commesso reati «noi» (intendendo evidentemente l’intero apparato inquirente della magistratura torinese, Procura e Procura generale) non «saremmo rimasti inerti e sostanziali complici di illegalità». Il medesimo Procuratore Generale ha, poi, scritto una lettera aperta in cui definisce «eversivo» il comportamento di chi «antagonizza lo scontro con metodi che si traducono in aggressione, violenza, resistenza alle attività legittime che sono comandate alle forze dell’ordine». Torna così al centro dell’argomentare la piena legittimità dell’operato dei tutori dell’ordine, a fronte delle aggressioni eversive delle parti malate del movimento, a volte con la connivenza della parte sana.
Il Procuratore Generale usa il termine «eversione» in un significato certamente suggestivo ma atecnico. Il termine, nella accezione del nostro codice penale, ha una significato e una portata ben lontani da quanto inteso dal Procuratore e non è certamente applicabile ai fatti di cui si occupa la sentenza di cui si discute (né i pubblici ministeri avevano, nelle contestazioni, ravvisato tale finalità). Anzi, l’unica volta in cui la Procura torinese aveva pervicacemente sostenuto la sussistenza della consorella finalità di terrorismo in un fatto accaduto nella stessa valle i giudicanti, sino alla Cassazione, avevano fermamente rigettato tale tesi. L’uso del termine, in ogni caso, dovrebbe essere particolarmente cauto, soprattutto da parte di un alto magistrato, evocando scenari allarmanti e lontani dai fatti dell’estate del 2011 a Chiomonte, e lontani anche da quanto oggi accade in Val di Susa. A meno che non si ritenga – ma sarebbe contrario non solo allo spirito della legge, ma anche al comune sentire – che ogni atto considerato contrario alla legalità sia anche e in quanto tale «eversivo».
Ma, tornando ai fatti di quei giorni, quel che interessa sottolineare è che il Procuratore Generale ritiene di dover strenuamente e acriticamente difendere l’intero operato delle Forze dell’ordine, spingendosi fino ad affermare che esse hanno dato prova di eccessiva prudenza, facendo così intendere che avrebbero potuto e forse dovuto rispondere in maniera più dura e usare in maggior misura la forza rispetto a quanto hanno fatto.
Ebbene, tale posizione pare essere figlia o di una scarsa e superficiale conoscenza degli atti o di una concezione preoccupante dei rapporti tra cittadini e potere statuale e dei limiti nell’intervento di quest’ultimo. Ovviamente preferiamo la prima ipotesi, anche tenendo che il Procuratore Generale non ha partecipato all’istruttoria, è stato in aula solo in alcune udienze e non ha avuto modo di sentire quello che molti difensori hanno detto (facendo riferimento ad atti processuali) e mostrato, ovvero innumerevoli immagini e frammenti di video ripresi prevalentemente dalle stesse forze dell’ordine in quelle giornate. Queste immagini mostrano in modo incontrovertibile agenti e funzionari di polizia che raccolgono pietre e le lanciano contro i manifestanti (in vari scenari), o che utilizzano i lacrimogeni sparandoli con lancio teso contro le persone (durante lo stesso processo è stato detto da alcuni funzionari che l’utilizzo corretto è, ovviamente, il lancio a parabola), o che colpiscono ripetutamente, anche con un bastone di legno, una persona arrestata e trascinata per decine di metri. Ancora, durante le discussioni è stato fatto sentire l’audio di alcuni video (sempre delle forze dell’ordine, e quindi certamente, anche secondo la Procura, autentici e non manipolati), in cui si sentono funzionari che, durante una carica, urlano «ammazzateli», o che danno istruzioni a chi ha il fucile lancia-lacrimogeni, invitandolo ad attendere che il manifestante esca da un riparo per sparare e colpirlo direttamente. Tutti fatti che non paiono significativi di un approccio eccessivamente prudente all’uso della forza. Per questo vogliamo ritenere che le parole del Procuratore Generale siano dovute a una scarsa conoscenza degli atti. Certo, uno dei sostituti procuratori che hanno partecipato all’udienza ha affermato che eventuali atti non del tutto conformi alle regole sarebbero normali e comprensibili reazioni agli attacchi dei manifestanti, ma anche qui vogliamo pensare che il sostituto si sia espresso male (egli che, invece, di certo conosceva gli atti dovendone discutere in aula).
A questo punto viene da chiedere se siano stati aperti – visto il decantato «rigore dei nostri uffici» – procedimenti penali per accertare l’identità di chi, tra le Forze dell’ordine, lanciava pietre (che non risultano essere armamenti nella loro disponibilità e di cui è consentito l’uso); o di chi utilizzava gli strumenti di lancio dei lacrimogeni come fossero fucili, con traiettoria tesa; o di chi dava istruzioni al lanciatore di utilizzare proprio in tal modo l’arma (utilizzo che non risulta essere quello consentito); o di chi incitava ad ammazzare i manifestanti che aveva davanti (non risultando essere nelle legittime consegne l’istigazione all’omicidio); o, ancora, se siano stati aperti dei procedimenti per comprendere se qualcuno dei molti funzionari presenti abbia potuto percepire tali condotte illecite da parte di alcuni dei propri uomini e non abbia fatto nulla per fermarli (atteso che non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo); o abbia omesso di denunciare i fatti di reato ai quali aveva assistito (direttamente o magari durante le innumerevoli visioni dei reperti video effettuate in sede di indagini). La risposta è che, a quanto è dato sapere, l’unico fatto sul quale si è indagato è il pestaggio del soggetto tratto in arresto che si è ricordato in precedenza; di tutti gli altri innumerevoli episodi nulla si sa.
Non indagare su quei fatti significa, peraltro, o non averli notati ovvero ritenerli posti in essere legittimamente e nel rispetto delle consegne. Ci auguriamo che sia una nostra ignoranza a farci ritenere che non vi siano state indagini, e che il Procuratore voglia quanto prima smentirci, elencando i procedimenti nei quali si è tentato di capire e magari si è anche capito chi sono stati i responsabili di tali condotte (ed eventualmente anche di chi tali condotte ha consentito). Se, invece, nessuna indagine è stata aperta, allora non ci resta che augurarci che corretta sia la prima delle ipotesi formulate, benché curiosamente la mancata percezione dei fatti sia proseguita anche dopo che le difese si sono sforzate di evidenziare e raccogliere in vari cd le immagini dei molti episodi. Come è evidente, infatti, non è solamente in gioco la sussistenza o meno della scriminante della reazione agli atti arbitrari di un pubblico ufficiale (secondo la quale non risponde del delitto di resistenza chi ha reagito alle forze dell’ordine che abbiano ecceduto con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni), che potrebbe anche essere esclusa, ad esempio, quando la reazione sia eccessiva o non immediatamente conseguente all’atto. Qui in gioco c’è la correttezza delle forze dell’ordine nel gestire l’ordine pubblico o la commissione di reati da parte almeno di alcune di esse; e, di seguito, in gioco c’è la corretta applicazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale o la scelta di perseguire alcuni e non altri. E di ritenere (magari non giuridicamente ma mediaticamente) eversori gli uni e legittimi esecutori di consegne gli altri.
Vengono alla mente le parole del decreto 16 giugno 2009 con cui il giudice per le indagini preliminari ha archiviato alcune denunce per reati commessi dalle forze dell’ordine per lo sgombero del presidio No TAV di Venaus del 6 dicembre 2005. A fronte delle innumerevoli dimostrazioni di illiceità e di reati commessi da alcuni appartenenti alle forze dell’ordine, e di fronte all’impossibilità di individuare i responsabili in ragione anche del silenzio dei molti funzionari presenti, il GIP ha osservato: «nell’interesse generale, si faticherebbe a scegliere se preferire una categoria di funzionari tanto sprovveduti, quali nel complesso si presentano, escludendo tutti di avere visto ciò che almeno in qualcuno tra loro e almeno in parte avrebbero dovuto vedere, ma che non mentono all’autorità giudiziaria, o una categoria di funzionari che mentono all’autorità giudiziaria, ma che nel caso dell’operazione di cui si tratta, pur non essendo stati in grado di governare le forze comandate in modo da impedire eccessi di violenza, di questi si erano resi conto».
Scelta ardua, che non vogliamo dover fare.