L’arresto di Incalza, già capo di Struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture deve porre in evidenza il ruolo determinante di questa struttura – e del suo capo, Incalza – nella questione riferita all’illegittima applicazione della Legge Obiettivo per i Lavori a Chiomonte del tunnel geognostico della Nuova Linea Torino Lione.
In particolare fu proprio una nota – n. 35092 dell’8 settembre 2009 – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura tecnica di missione – Settore tecnico che, rispondendo a specifico quesito di LTF, attestava che
Nell’Allegato Infrastrutture al 7° DPEF 2010-2013, sui il CIPE ha espresso parere il 15 luglio u.s., l’intendimento di prevedere la realizzazione del collegamento ferroviario Torino-Lione tra le opere strategiche (N.d.r. c.d. Legge Obiettivo) risulta desumibile dall’esplicito richiamo, riferito al Sistema dei valichi, riportato in nota a margine delle tabelle relative agli interventi del Piano Infrastrutture strategiche. Dalle considerazioni sopra rappresentate consegue che la disciplina normativa applicabile è costituita dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che, nello specifico, per il cunicolo esplorativo della Maddalena, trovi applicazione l’art. 167, comma 5 e l’art. 168.
Tale nota della Struttura tecnica di Missione indicava due circostanze “errate” (per evitare altre tipologie di aggettivi)
- che l’iter amministrativo della nuova linea ferroviaria Torino-Lione non fosse mai uscito dal regime della c.d. legge obiettivo
- che l’allegato infrastrutture al 7° DPEF 2010-2013 indicasse che la Torino Lione fosse ricompresa nelle infrastrutture strategiche di cui alla Legge Obiettivo.
Vero invece che:
- l’opera della Torino Lione venne esclusa dal novero delle infrastrutture strategiche, come di seguito riportato:
- in data 29 giugno 2006 il Tavolo Politico presso la Presidenza del Consiglio decise il trasferimento del progetto Torino Lione dalla c.d. Legge Obiettivo alla procedura ordinaria; tale circostanza si rinviene dalla domanda di finanziamento all’UE del Ministero Infrastrutture del 17.7.2007 (parte A pag. 24 e 25);
- in data 23.08.2007 il Consiglio di Stato Sezione 6 Sentenza 23.08.2007, n. 4482 accerta l’uscita dell’opera Torino Lione dal novero delle opere strategiche ex L. 443/2001 e ricondotta alla procedura ordinaria;
- la stessa Lyon Turin Ferroviaire (LTF), promotrice dell’opera, con le 100 risposte alle 100 critiche (vedi pag. 31 punto 58) riconosce l’uscita l’esclusione della Torino Lione dalle opere strategiche di cui alla legge obiettivo http://www.ltf-sas.com/upload/italien/100ragioni230307web.pdf ; ma e Ltf ha rimosso il file pdf dalla pagina web http://www.ltf-sas.com/upload/italien/100ragioni230307web.pdf (file citato nella pagina web di wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/No_TAV in nota 57^ Lyon Turin Ferroviaire, Contributo al dibattito sulla Torino-Lione: 100 riposte a 100 critiche (PDF). URL consultato il 28 dicembre 2012. Con l’utilizzo di un sito che immagazzina le pagine web (anche quelle eliminate) sono risalito all’ultimo screenshot della pagina web del 6.1.2014 (contenente il file ora non più visibile) http://web.archive.org/web/*/http://www.ltf-sas.com/upload/italien/100ragioni230307web.pdf ora il file pdf lo si trova qui http://web.archive.org/web/20140106183201/http://www.ltf-sas.com/upload/italien/100ragioni230307web.pdf
- con delibera del CIPE n. 10 del 6.3.2009 (pag. 3 e 4) viene indicato lo stralcio del Tav Torino Lione dalla opere strategiche di cui alla c.d. Legge Obiettivo;
- scheda dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) Torino Lione pag. 3 http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/infrastrutture/2011scheda_002.pdf viene riportata l’esclusione del Tav Torino Lione dal novero delle opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo:
- il 6° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 268/3 – Tomo I del 5 Settembre 2011 avente ad oggetto l’attuazione della “legge obiettivo”, con riferimento al Nuovo collegamento ferroviario Transalpino Torino-Lione, così riporta a pag. 35 del file (pag. 15 numero pagina in calce):
- proprio nel documento citato dalla nota in questione (Allegato al 7° DPEF 2010-2013 ) è indicato in modo esplicito l’esclusione del Tav Torino Lione dal novero delle opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo. Il predetto documento venne stato approvato dal CIPE con delibera n. 52 del 15 luglio 2009, pubblicato in G.U. il 21.1.2010 (Supplemento ordinario n. 14 Serie generale – n. 16 ); la predetta indicazione si rinviene nelle note a pag. 77, 86, 92, e 132 dell’allegato al 7° DPEF (note riferite all’asterisco delle tabelle 4, 7, 8 e 14 alla voce “Sistema Valichi”) è scritto esattamente il contrario di quanto attestato nella missiva ministeriale ché la citata nota in margine alle tabelle recita testualmente: «alla voce valichi sono comprese le opere ricusate dalla Corte dei conti ma non è compresa la Torino Lione».
Tale nota ha indotto in errore persino il Tar Lazio che, nella propria sentenza 02372-2014 04637-2011 Reg. Ric., riferita al ricorso della Comunità Montana sull’illegitima applicazione della Legge Obiettivo al Tunnel Geognostico della Maddalena, ha rigettato il ricorso appiattendosi alla nota predetta della Struttura tecnica di missione – presieduta da Incalza – sostenendo che proprio dall’ Allegato al 7° DPEF 2010-2013 si rinveniva che l’opera fosse normata dalla Legge Obiettivo, consentendo, pertanto, il mantenimento dell’appalto, vinto da Venaus Scarl nel 2005 riferito al tunnel di Venaus, opera, di fatto abbandonata.
Se si fosse applicata la normativa ordinaria oggi non ci sarebbe il cantiere di Chiomonte….
Avv.Massimo Bongiovanni