La oramai famosa Analisi Costi Benefici non è ancora pubblica ma è già partita l’operazione “terrorismo” da parte di politici, portavoce europei non meglio qualificati e giornalisti pappagalli che copiano e incollano ogni considerazione del primo speaker di turno.
Sarebbe bello vedere così tanto impegno e dibattito su tutti i temi che comportano spese pubbliche, su analisi costi benefici da sempre taroccate, su il sistema di appalti che fin’ora ha ingrassato costruttori e amici politici, ma non vi abbiamo mai assistito.
Stiamo assistendo a tanti goffi tentativi che se non fossero così pericolosi e scorretti perchè hanno potenze comunicative di massa, ci sarebbe da ridere e definirli solo grandi arrampicate sugli specchi. Invece ci tocca rispondere e puntualizzare perchè da quando il movimento notav esiste si è sempre basato su documenti ufficiali e fonti qualificate, respingendo la semplice propaganda.
Oggi è il turno di Giorgio Santilli, giornalista de Il Sole 24 ore che citando una analisi tecnico giuridica di certo un Pasquale Pucciariello (dell’Avvocatura dello Stato) costruisce un articolo dal titolo “Analisi Tav: la rinuncia ai lavori costerà fino a quattro miliardi”.
E dal titolo in poi si lancia in considerazioni varie, con dati “ad minchiam” che servono a creare un pò di sano terrorismo intorno alla vicenda Tav.
Parla di penali contrattuali (appalti in corso) che non esistono per legge*
Poi Giorgio Santilli si supera,scrivendo che l’UE deciderà, forse, di eliminare l’intero corridoio mediterraneo che va da *LISBONA a KIEV*, senza sapere , forse troppo esaltato dalla “bomba” che stava costruendo che:
1) Lisbona ha già rinunciato nel 2012
2) Kiev (Ucraina) mai è stato membro della UE e non è nemmeno candidata ad entrarci
*In riferimento agli appalti già attribuiti non sussiste diritto alcuno da parte degli appaltatori a richiedere penali come recita l’ articolo 2, comma 232 lettera c) legge 191 del 2009 (Finanziaria italiana 20101 ). La norma stabilisce che «il contraente o l’affidatario dei lavori deve assumere l’impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del presidente del Consiglio nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa al mancato o ritardato finanziamento dell’intera opera o di lotti successivi».
Occorre evidenziare che l’operatività della predetta normativa italiana (art. 2 comma 232 lettera c legge 191 2009 in tema pretese risarcitorie) ai rapporti contrattuali nascenti dalle aggiudicazione di appalti dei bandi di gara indetti dalla T.E.L.T. (nonostante questi ultimi siano disciplinati dalla legge francese in forza della cessione di sovranità contenuta nell’accordo italo francese del 2012) è garantita dall’ art. 3 Legge di Ratifica 5 gennaio 2017, n. 12 . Identica previsione è contenuta nella delibera del Cipe n. 67 2017 così come evidenziato nel combinato disposto dagli art. 1 e 6 del deliberato.