
Giorgio No Tav sorvegliato speciale Aggiornamenti
Il 28 febbraio 2023 la Procura di Torino ha chiesto la sorveglianza speciale e l’obbligo di dimora nel luogo di residenza per quattro anni per Giorgio Rossetto, militante di area autonoma. La tesi dei pubblici ministeri è che Rossetto sia il leader di Askatasuna (i cui esponenti sono sotto processo a Torino con l’accusa di associazione a delinquere) e che diriga le manifestazioni di piazza a Torino e in Valle di Susa.
A seguito di questa istanza, il Tribunale di Torino ha disposto per Giorgio, per un totale di tre anni, il divieto di lasciare il comune di residenza (Bussoleno), l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al giudice per muoversi, il divieto di frequentare dalle 18 alle 21 pubblici esercizi e locali di intrattenimento, il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e l’annullamento dei documenti di identità sostituiti da un libretto rosso da esibire ad ogni eventuale controllo.

Ad agosto 2023 Giorgio, prima di recarsi a firmare in caserma a Susa, ha fatto una passeggiata fino a Venaus, in Borgata 8 dicembre dove è stato notato dalla Digos, che era appostata in zona e che ha immediatamente segnalato al giudice la presunta violazione. Così quando si è presentato alla polizia giudiziaria per adempiere all’obbligo di firma è stato arrestato. Il GIP dopo 4 giorni di carcerazione ha ritenuto non ci fossero elementi accusatori per confermare la detenzione e lo ha scarcerato.
Nei mesi di luglio, agosto e settembre Giorgio ha fatto numerose richieste per partecipare a momenti anche di tipo ricreativo-culturale, tutti respinti così come si desume dalla documentazione allegata.
“ Se hai la sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno e hai voglia di andare al cinema o partecipare ad un evento culturale in un paese limitrofo a quello di residenza, tutto ciò non è possibile. Se vuoi andare in qualità di volontario a dare una mano ad una sagra paesana anche questo ti viene negato. Persino la richiesta di partecipazione ad un funerale viene rigettata”.



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A mano a mano quindi è stato costruito questo ingegno, in cui alla logica del sospetto si applica la prevenzione e sulla violazione eventuale degli obblighi della misura di prevenzione si configura la commissione di un reato.
Pertanto l’applicazione delle misure di prevenzione prescinde completamente dalla commissione di reati e quindi è contraria alla stessa costituzione, alle norme sulla libertà personale che può essere limitata esclusivamente in presenza di provvedimenti della magistratura che si connettono alla commissione di reati, con gravi compromissioni della libertà dei singoli in ordine alla circolazione nel paese, anche qui in contrasto con gli articoli della Costituzione che prevedono invece un diritto assoluto di circolazione.
A fine settembre, con un clima favorevole, Giorgio ha fatto una passeggiata sulle montagne circostanti Bussoleno.
Alleghiamo le foto di questa passeggiata senza avere la garanzia che sia rimasto nei confini prescritti dalle misure. Si trovava quindi a Bussoleno oppure nel limitrofo comune di Mompantero o di Chianocco???
Assaporate a questo punto la bellezza di questi paesaggi.
Alla prossima puntata…




La sorveglianza speciale
La sorveglianza speciale, insieme alle altre misure di prevenzione personale, è una costante storica nell’ordinamento italiano e rappresenta il massimo della coercizione esercitabile su una persona che sia ritenuta socialmente pericolosa.
Sin dall’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana del 1948, le misure di prevenzione, in particolare quelle personali, hanno alimentato l’insorgenza di dubbi circa la loro compatibilità con il sistema di garanzie costituzionali previste in tema di libertà personale.
A seguito di un lungo iter di interventi legislativi, la relativa disciplina è oggi contenuta nel d.lgs. 159/11 (“Codice antimafia e delle misure di prevenzione”).
Tali misure affondano le proprie radici negli ordinamenti assolutisti e trovarono grande diffusione nel ventennio fascista, fungendo principalmente da strumenti di controllo dei dissidenti politici.
Ciò che caratterizza le misure di prevenzione, rispetto alle pene e alle misure di sicurezza, è che l’applicazione delle stesse prescinde dall’accertamento della commissione di un fatto di reato e la loro applicazione presuppone la riconducibilità del soggetto ad una delle cd categorie di pericolosità delineate dal legislatore nonché l’accertamento della effettiva ed attuale pericolosità sociale dello stesso.
Il sistema delle misure di prevenzione è ispirato da fini di sicurezza pubblica e difesa sociale. Attraverso tali strumenti l’autorità mira a tenere sotto controllo determinati soggetti considerati socialmente pericolosi, i quali si ritiene, attraverso un giudizio prognostico-probabilistico, che possano delinquere in futuro.
La misura della sorveglianza speciale viene oggi utilizzata per differenti scopi preventivo-punitivi: accanto a un uso ordinario, coesistono richieste di sorveglianza speciale che riguardano categorie di disturbo e pericolo sociale legate a ipotesi di reato contro l’ordine pubblico
I tentativi di sperimentazione politica nell’uso della sorveglianza speciale non costituiscono più dei casi isolati e confermano una serie di tendenze dell’attuale sistema punitivo/preventivo italiano rispetto all’eventualità che certi stili di vita, comportamenti, conflitti sociali e lotte politiche si riproducano nella società.
L’essere presenti, per esempio, ai cortei di protesta e frequentare soggetti aderenti ai centri sociali o farne parte paiono essere considerati comportamenti violenti e quindi pericolosi, cioè sui quali si basa la prognosi di pericolosità necessaria per l’applicazione della misura.
Dietro queste misure apparentemente solo preventive, ossia volte a evitare o a ridurre le possibilità che un certo tipo di comportamento pericoloso venga posto in essere nel futuro, si nascondono intenti evidentemente punitivi. Si vuole generare deterrenza alla protesta creando l’immagine di un certo tipo di ordine sociale; si punisce in modo anticipato e non ci si limita a portare avanti una mera sorveglianza, ma una vera e propria neutralizzazione della vita sociale della persona, data la severità e la lunghezza temporale delle prescrizioni.
Possiamo affermare che si sta assistendo a una vitalità inaspettata nell’uso della sorveglianza speciale, ancora però fortemente relegata a usi territoriali e in occasione di specifiche esigenze politiche e di controllo.
La sorveglianza prevede delle prescrizioni relative agli orari, ai luoghi ed alle frequentazioni che il sorvegliato deve rispettare.
Al sorvegliato è consegnato un “libretto” nel quale sono annotate tutte le prescrizioni che il soggetto deve sempre esibire a richiesta dell’Autorità di pubblica sicurezza e sul quale saranno annotati i relativi controlli.
Colui che contravviene le prescrizioni e gli obblighi della sorveglianza speciale commette un reato punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.
Alla sorveglianza speciale, può essere affiancato il divieto ovvero l’obbligo di soggiorno, che se inosservati vengono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni.
Sarebbe auspicabile, rispetto alla problematica descritta, un risarcimento della disciplina della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da parte del legislatore, che miri a garantirne il pacifico inserimento nel quadro delle garanzie costituzionali previste in tema di libertà personale, fugando ogni dubbio sulla funzione che gli strumenti in esame paiono dissimulare, ossia quella di anticipazione di pena nei confronti di individui sospettati per determinate fattispecie di reato, per i quali non si hanno elementi probatori tali da sostenere l’accusa in un procedimento penale ordinario.
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