L’altro ieri (4.1.2021) il Prefetto di Torino Palomba (attualmente anche a capo dell’Osservatorio sul Tav Torino – Lione, ossia in una mano impugna il bastone e nell’altra offre compensazioni ) ha firmato l’ennesima ordinanza che impedisce la circolazione in alcune zone dei comuni di Giaglione e Chiomonte e ciò al di fuori dell’area di cantiere.
Queste ordinanze ormai sono di routine per quanto riguarda la zona adiacente il cantiere, ma rappresentano a pieno lo stato d’eccezione che si vive in Val Susa. Di norma provvedimenti del genere (ex. Articolo 2 TULPS) dovrebbero “avere efficacia limitata nel tempo, in coerenza con l’urgenza che ne giustifica l’adozione oltre a dover essere congruamente motivati” e non reiterabili. Questo perché in linea teorica la Costituzione dovrebbe garantire il diritto di libera circolazione, ma nell’area di Chiomonte e Giaglione è ben DIECI ANNI che attraverso ordinanze continuamente reiterate, ma aventi sempre lo stesso numero identificativo ( N. 2010000723/Area I Ord. e Sic. Pub. Vedi ordinanza 22.6.2011 e 4 Gennaio 2021 ), questa viene negata. Sono ben 64 le ordinanze che sono state emesse in questi anni!
Sempre in linea teorica solo il Parlamento può limitare il diritto di circolazione sul territorio dello Stato e solo governo (e non il prefetto) potrebbe emettere, eccezionalmente, decreti legge con queste funzioni con effetti provvisori e perdita di efficacia se non convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Ma tant’è, in tema Tav la Costituzione è carta straccia.
L’ Articolo 2 TULPS è uno dei lasciti del fascismo, introdotto da Benito Mussolini nel 1926 “l’enunciato attribuisce tuttora ai prefetti in caso di urgenza o per grave necessità pubblica la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.” Ma “La Corte Costituzionale è più volte intervenuta a fronte della rilevata sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 2 R.D. n. 773/1931: ricordiamo la c.d. “sentenza monito ” n. 8 del 1957 rivolta al Legislatore affinché adeguasse il predetto potere alla Costituzione e la (prima e notissima) sentenza interpretativa di accoglimento, la n. 26 del 1961″ che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale” del potere prefettizio qualora venisse esercitato in violazione della Costituzione.
Sempre più spesso questo genere di provvedimento viene utilizzato (e reiterato) preventivamente, anche quando non sono in corso iniziative del movimento o ve ne sono in previsione.
Lo Stato in Val Susa, in questo caso nella persona del prefetto Palomba, si muove da anni nella totale illegalità rispetto le sue stesse leggi fondamentali (la Costituzione )al fine di tutelare gli interessi di pochi contro la vita di molti.
Di seguito alleghiamo le osservazioni dell’Avvocato Bongiovanni su questa vicenda:
Osservazioni ordinanze Prefetto al 5 Gennaio 2021