di Giovanni Palombarini, ex Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione – Dopo il filosofo Gianni Vattimo, fermamente contrario alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione, anche lo scrittore Erri De Luca dovrà affrontare un processo penale davanti al Tribunale di Torino. È stato infatti rinviato a giudizio per rispondere del delitto di istigazione a delinquere.
Un reato, questo, che la Corte costituzionale non ha cancellato perché riguarda, o dovrebbe riguardare, solo i comportamenti concretamente idonei a provocare la commissione di altri reati, ferma però la libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione. Ma, allora, se un intellettuale dice che «la Tav va sabotata» e che «le cesoie sono utili perché servono a tagliare le reti», ovviamente nell’ambito di un giudizio positivo del movimento di resistenza alla costruzione della faraonica linea ferroviaria Torino-Lione (270 chilometri di lunghezza, 55 dei quali in galleria), esprime un’opinione o invece può concretamente indurre altre persone a commettere delitti? Da un quarto di secolo c’è in Val di Susa un movimento popolare che tenta di spiegare all’opinione pubblica nazionale le ragioni dell’opposizione all’opera.
Dalla tutela della salute, essendo la montagna da scavare ricca di uranio e amianto, alla caduta verticale degli scambi europei di merci sulla direzione est-ovest, dalla ridotta utilizzazione della ferrovia già esistente di cui sarebbe possibile il potenziamento, allo spreco di ingenti risorse in un periodo di grave crisi economica. E però, parallelamente, è andato crescendo il tasso di repressione penale con riferimento agli interventi di intellettuali a sostegno del movimento No Tav e agli scontri fra manifestati e polizia avvenuti in occasione di alcune pubbliche manifestazioni di protesta contro l’iniziativa.
Ormai da qualche tempo si ha la sensazione di una complessiva forzatura dell’azione penale quando si leggono le imputazioni ascritte ad alcuni intellettuali o che l’autorità giudiziaria torinese formula nei confronti di giovani e meno giovani protagonisti delle lotte contro la costruzione della linea ferroviaria. Quasi che l’autorità giudiziaria torinese si considerasse investita non solo e non tanto del compito di reprimere i fatti penalmente illeciti, ma anche, immediatamente, della tutela dell’ordine pubblico, così contribuendo, a fianco di tutta una serie di poteri forti interessati alla realizzazione dell’opera, a che i lavori si svolgano rapidamente.
La sensazione è rafforzata dal fatto che nei processi della Val di Susa più di una volta è intervenuta la Corte di Cassazione non solo per annullare singoli provvedimenti dei magistrati torinesi, ma anche per precisare i principi ai quali essi dovrebbero ispirarsi. Così, di recente, la Cassazione si è pronunciata sulla misura cautelare emessa il 5 dicembre 2013 nei confronti di quattro attivisti No Tav per i delitti di «attentato per finalità di terrorismo» e «atti di terrorismo» ai sensi degli articoli 280 e 280 bis codice penale; e ha annullato l’ordinanza. In altra occasione la Suprema Corte era intervenuta con una sentenza del 7 settembre 2012 per ricordare che l’ordinamento, a parte i fenomeni associativi di tipo mafioso, non tollera automatismi di carcerazione preventiva collegati alla sola gravità dei fatti, ma richiede un giudizio di pericolosità per ogni imputato, e che nella scelta di una misura restrittiva eventualmente necessaria occorre partire dalla valutazione dell’efficacia di quelle meno afflittive, prima di giungere alla più grave misura del carcere.
È auspicabile che si apra presto un dibattito su queste tematiche, non solo fra i giuristi, in quanto le scelte della magistratura torinese e i relativi contrasti investono ormai il ruolo del giudice.
(Da Il Mattino di Padova – 12 giugno 2014 — pagina 09 sezione: Nazionale)