documenti, post — 21 Novembre 2014 at 11:24

Sulle solite 2 sentenze del Tar Lazio che i sitav citano a sproposito

L’avvocato Massimo Bongiovanni risponde al post di Stefano Esposito (http://www.stefanoesposito.net/blog/2014/11/19/risposta-allesposto-presentato-dai-sindaci-notav-della-valsusa/) facendo chiarezza sulle solite approssimazioni del senatore

Tar-LazioIntervengo a chiarimento delle 2 sentenze del Tar Lazio maggiormente (e superficialmente) citate dai sostenitori dell’opera della Nuova Linea Torino Lione al fine di dimostrare l’infondatezza delle censure di chi si oppone all’opera.

Tali sentenze rigettano i ricorsi della Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone (ricorrente) volti alla dichiarazione di illegittimità delle delibere del C.I.P.E. riferite al tunnel geognostico della Maddalena e al progetto preliminare del tunnel di base.

Le predette sentenze non sono state impugnate dalla Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone per la semplicissima ragione che quest’ultima è stata prontamente commissariata in data 31.3.2014 con decreto n. 36 della Presidenza Giunta Regionale tre giorni dopo la notifica delle due sentenze, notifica avvenuta in data 28.3.2014 (era un venerdì e l’estinzione della Comunità Montana è avvenuta il lunedì successivo). Impossibile è stato impugnarle.

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Ma vi è di più: uno dei motivi di contestazione delle delibere del C.I.P.E. era l’illegittimo utilizzo della Legge Obiettivo (443 del 2001) nella procedure decisionali dell’opera che ha consentito al Governo di escludere le comunità locali dalle procedure di “intesa” di cui alla legislazione ordinaria (art. 3  DPR 18 aprile 1994, n. 383 – già art. 81 dei D.P.R. 816/77).

Oltretutto l’utilizzo della Legge Obiettivo ha consentito al C.I.P.E. di approvare il tunnel geognostico della Maddalena a Chiomonte quale semplice variante al progetto esecutivo dell’ormai abbandonato tunnel di Venaus e ciò senza richiedere alcun progetto specifico per quello della Maddalena (la Maddalena è a Chiomonte in Val Clarea – Venaus è un comune in Val Cenischia distante circa 4 chilometri dal primo).

Analizzando la sentenza del Tar Lazio n. 2372 / 2014 è palese che il Consiglio di Stato avrebbe certamente rilevato la palese erroneità della motivazione della predetta sentenza in quanto contraddetta, non solo da altra documentazione prodotta, ma anche da quel documento utilizzato dal Tribunale medesimo per sostenere che la Nuova Linea Torino Lione fosse opera rientrante nelle infrastrutture strategiche normate dalla Legge Obiettivo

Ecco la parte della motivazione del Tar Lazio (pag. 28 sia in forma testuale e sia in forma grafica) in questione:

“…… il Programma delle infrastrutture strategiche 2010-2012 (N.d.r. 2010-2013)allegato al 7° Documento di programmazione economico-finanziariaall’interno del quale la Torino-Lione è indicata quale opera essenziale per il paese.”

sentenza  tar lazio2

Ma se leggiamo il Programma Infrastrutture strategiche – contenuto nell’ allegato al 7 DPEF 2010-2013 del Luglio 2009 abbiamo la prova che il Tar Lazio MAI ha letto il predetto documento.

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Limitandoci alle sole tabelle 7 e 8 contenute nel predetto Programma rinveniamo che quanto indicato dal Tar Lazio è pacificamente errato: nell’ allegato al 7° Documento di programmazione economico-finanziaria viene indicato esattamente il contrario:

l’opera della Torino Lione non è compresa tra le opere strategiche.

Ecco le due tabelle più significative.

La tabella 7 (pag. 81) contiene l’elenco delle opere rientranti nel Programma Infrastrutture Strategiche deliberate dal CIPE

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La predetta tabella termina a pag. 86 con la seguente nota:

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Medesima indicazione nella tabella 8 (pag. 87 ) che contiene l’elenco delle opere rientranti nel Programma Infrastrutture Strategiche in fase di preistruttoria al CIPE:

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Tale tabella termina a pag. 92 con la seguente nota:

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L’ allegato al 7° Documento di programmazione economico-finanziaria contenente le predette tabelle, viene approvato dal C.I.P.E. con delibera n.52 del 2009.

Pertanto il procedimento amministrativo del Tav Torino-Lione – fino alla delibera C.I.P.E. che ha approvato il tunnel geognostico della Maddalena a Chiomonte – doveva essere sottoposto alla normativa ordinaria di cui all’ art. 3  DPR 18 aprile 1994, n. 383 – già art. 81 dei D.P.R. 816/77 – e non dalla Legge Obiettivo come erroneamente indicato dal Tar Lazio: è proprio l’allegato infrastrutture al 7° DPEF 2010-2013 a dirci esattamente il contrario a quanto contenuto in sentenza.

Per chi volesse ulteriormente informarsi, ecco la sintesi, date e elenco dei documenti (compresi links) che contraddicono il Tar Lazio in ordine alla normativa che avrebbe dovuto essere applicata alla procedura amministrativa riferita al tunnel geognostico della Maddalena:

  • domanda di finanziamento all’UE del Ministero Infrastrutture del 17.7.2007 (parte A pag. 24 e 25) ove viene indicato che in data 29 giugno 2006 il Tavolo Politico presso la Presidenza del Consiglio decise il trasferimento del progetto Torino Lione dalla c.d. Legge Obiettivo alla procedura ordinaria;
  • con delibera del CIPE n. 10 del 6.3.2009 (pag. 3 e 4) viene indicato lo stralcio del Tav Torino Lione dalla opere strategiche di cui alla c.d. Legge Obiettivo;
  • La stessa Regione Piemonte – Direzione Trasporti – con missiva del 23.3.2007 sottoscritta dal Direttore, l’Ing. Manto, indica la riconduzione alla procedura “ordinaria” della Nuova Linea Torino Lione:

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  • sempre nel 7° documento di programmazione economica-finanziaria (Allegato al 7° DPEF 2010-2013 – doc. 15) l’esclusione del Tav Torino Lione dal novero delle opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo, approvato dal CIPE con delibera n. 52 del 15 luglio 2009, pubblicato in G.U. il 21.1.2010 si rinviene anche nelle note a pag. 77 e 132 dell’allegato al 7° DPEF (note riferite all’asterisco alla voce “Sistema Valichi” delle tabelle 4, e 14 )