Lettera aperta ai Signori Sindaci di Chiomonte e Giaglione
Avete pubblicato sui vostri Albi Pretori on line l’ordinanza del Prefetto di Torino N.2010000723/Area I Ord e Sic. Pub. Del 17/07/2019. Ma ci chiediamo se l’avete letta o se avete pensato che tanto riguardava soltanto quei facinorosi dei no tav.
Ci chiediamo se avete letto cosa sta scritto a pagina 5? Proviamo a evidenziarvelo:
In particolare ci chiediamo se non avete nulla da dire circa l’interdizione alla circolazione di persone e mezzi per un raggio di 300 metri tutto intorno alle strade comunali sopra citate visto che questa interdizione colpisce gran parte dell’abitato di Chiomonte ed una bella fetta di quello di Giaglione.
Per rendere più facilmente comprensibile l’interdizione citata sopra, vi alleghiamo le mappe tratte de Google Earth con evidenziata la salvaguardia del raggio di 300 metri intorno agli assi viari citati nella delibera.
Vorremmo ricordare che nella delibera non si fa distinzione tra cittadini comuni e cittadini no tav o cittadini residenti, anche per rispetto di quel cardine del Diritto che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
Vorremmo ricordare che le ordinanze dovrebbero essere fatte rispettare da tutti e non solo dai no tav, come è ormai da 8 anni è la norma.
Sulla illegittimità costituzionale di dette ordinanze che vengono reiterate ininterrottamente dal 27 giugno 2011 (da otto anni!) alleghiamo un documento inviato dall’avvocato Massimo Bongiovanni al comune di Chiomonte in data 27/6/2019.
Speriamo, da parte vostra un presa di posizione molto forte in difesa della libertà di circolazione dei vostri amministrati in modo che non debbano essere condannati, di fatto, agli arresti domiciliari per rispettare un’ordinanza scritta da chi, forse, non sa neppure dove siano le strade citate in delibera.
Con saluti
Alberto Perino, Maria Grazia De Michele, Diego Fulcheri, Andrea Pia, Doriana Tassotti, Mario Fontana, Giulia Ferro, Monica Gagliardi, Luigi Robaldo, Enrica Falco, Pietro Davy, Maria Chiara Cebrari, Marco Fagiano, Emilio Delmastro segretario di Pronatura Piemonte, Paola Martignetti. Ludovico Jengo, Franco Olivero Fugera, Pier Favario, Nicoletta Dosio, Aldo Silvano Giai, Ugo Usseglio, Maria Teresa Messidoro, Marisa Meyer, Gildo Meyer, Mauro Rubella, Peirolo Bruno Giorgio, Franzoni Maria, Martin Cesare, Mariagrazia Tesse, Gabriella Tittonel, Paolo Perotto, Daniele Brait, Dario Bertuzzi, Elena Pozzallo, Carlo Ponsero, Fulvia Masera, Giuseppe Lizzari, Paciolla Emilia, Claudio Sibille, George Sibille, Marina Mancini, Michele Zapponi, Piera Pareti, Santino Spinali, Ivan Magliano, Emanuele Magliano, Maja Perak, Flavia Guidi, [in progres]
Porzione dell’abitato di Chiomonte vietato alla circolazione di persone e mezzi.
Porzione dell’abitato di Giaglione vietato alla circolazione di persone e mezzi.
Area interdetta alla circolazione di persone e mezzi
Osservazioni sull’esercizio del potere prefettizio di cui all’art. 2 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 in Chiomonte, Provincia di Torino
I provvedimenti “indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”
di cui all’art. 2 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nei casi di urgenza e grave necessità pubblica, appartengono alla categoria delle ordinanze “extra ordinem“, le quali si caratterizzano per la loro immediata destinazione a fronteggiare situazioni di emergenza, non superabili con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione della pubblica autorità; tuttavia, tali ordinanze devono conformarsi ai principi dell’ordinamento ed ai precetti costituzionali e devono avere efficacia limitata nel tempo, in coerenza con l’urgenza che ne giustifica l’adozione oltre a dover essere congruamente motivati (cfr Cons. Stato, Sez. IV, 1 giugno 1994, n. 467; 28 marzo 1994, n. 291; 21 dicembre 1989, n. 930; TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 6 maggio 2004, n. 772).
La Corte Costituzionale è più volte intervenuta a fronte della rilevata sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 2 R.D. n. 773/1931: ricordiamo la c.d. “sentenza monito ” n. 8 del 1957 rivolta al Legislatore affinchè adeguasse il predetto potere alla Costituzione e la (prima) sentenza interpretativa di accoglimento, la n. 26 del 1961.
I sospetti di illegittimità costituzionale del potere esercitato dall’esecutivo provinciale ai sensi del citato art. 2, potendo comprimere anche diritti soggettivi costituzionalmente garantiti – nel nostro caso il diritto alla libera circolazione sul territorio dello Stato, art. 16 Costituzione – erano riassunti nel contrasto al combinato disposto dagli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione (che affidano la funzione legislativa al Parlamento e, parzialmente, al Governo), nonché nel contrasto con l’art. 138 della Costituzione.
Con la citata sentenza n. 26 del 1961 la Corte, richiamando la propria decisione n. 8 del 1957, che aveva precisato che tali provvedimenti dovevano essere “strettamente limitati nel tempo, in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza e vincolati ai principi dell’ordinamento giuridico”, dichiara la illegittimità costituzionale del citato art. 2 qualora venga interpretato in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico, statuendo che “non possono essere in contrasto con quei precetti della Costituzione che, rappresentando gli elementi cardinali dell’ordinamento, non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria”.
A tal proposito si richiama la circostanza che ogni limitazione al diritto alla libera circolazione è attribuita esclusivamente al Parlamento dall’art. 16 della Costituzione (ed, eccezionalmente, al Governo) articolo che prevede, altresì, una riserva di legge rinforzata in quanto il Legislatore può imporre limiti alla libertà di circolazione e soggiorno solo “in via generale per motivi di sanità e sicurezza“.
Da ciò consegue che tale grave e discrezionale potere amministrativo, incidente sul diritto di cui all’art. 16 della Costituzione, risulta essere in contrasto con la Costituzione qualora venga reiterato.
Considerato che il potere esecutivo ( il Governo, non il Prefetto ) può eccezionalmente emettere decreti legge con effetti provvisori e perdita di efficacia se non convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, l’esercizio del potere di limitazione del diritto costituzionale di libera circolazione da parte del Prefetto della Provincia di Torino sulla via dell’ Avanà a Chiomonte (e vie adiacenti) da circa 8 anni ed attraverso ordinanze reiterate ma aventi sempre lo stesso numero identificativo ( N. 2010000723/Area I Ord. e Sic. Pub. Vedi ordinanza 22.6.2011 e 26 marzo 2019 ) risulta essere incostituzionale, così come sancito dalle Sentenze della Corte Costituzionale citate. L’invasione del Prefetto della Provincia di Torino nell’alveo della funzione legislativa del Parlamento ha generato un evidente e sostanziale conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Ricorda il Professor Alessandro Pace1 che fu “Benito Mussolini, Ministro dell’interno ad interim ad introdurre nel nuovo art. 2 TULPS del 1926 l’enunciato che attribuisce tuttora ai prefetti in caso di urgenza o per grave necessità pubblica la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.”
Lo stesso autore evidenzia2, altresì, che “Sarebbe tuttavia inesatto affermare che tutte le potenzialità eversive dell’art. 2 t.u.l.p.s. per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica siano venute meno con tale sentenza (ndr: la sentenza interpretativa di accoglimento n. 26 del 1961.)”.
Torino, lì 29 Maggio 2019
Avvocato Massimo Bongiovanni
1 Nota 83 di pag. 558 in Costituzioni e sicurezza dello Stato a cura di Alessandro Torre – Maggioli Editore – febbraio
2014
2 Ibidem pag. 558